Ordinanza n. 130 del 1991

 

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ORDINANZA N. 130

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                      Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                               Giudice

Dott. Francesco GRECO                                               “

Prof. Gabriele PESCATORE                                         “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                  “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                             “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                   “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                     “

Avv. Mauro FERRI                                                       “

Prof. Luigi MENGONI                                                  “

Prof. Enzo CHELI                                                         “

Dott. Renato GRANATA                                              “

Prof. Giuliano VASSALLI                                            “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1990 dal T.A.R. per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Gilardone Giovanni ed altri c/ Regione Liguria ed altri iscritta al n. 714 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, con ordinanza del 7 marzo 1990, pervenuta alla Corte il 16 novembre 1990, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, "nella parte in cui non prevede una maggiorazione di retribuzione per l'ipotesi di esercizio, da parte del personale in posizione funzionale sub-apicale, delle mansioni proprie del personale apicale, oltre il termine di sessanta giorni, in ipotesi di vacanza del posto stesso";

che, ad avviso del giudice remittente, il limite temporale stabilito dalla norma denunciata comporta l'illegittimità dell'esercizio delle mansioni superiori protratto oltre il termine di sessanta giorni nell'anno solare, così che non può derivarne, né in via di interpretazione di tale disposizione, né in base all'art. 2126 cod. civ., il diritto del prestatore di lavoro a una maggiorazione della retribuzione;

che, peraltro, l'esclusione del diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte per il tempo eccedente il termine menzionato è ritenuta contrastante con l'art. 36, primo comma, della Costituzione;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che con la sentenza n. 296 del 1990, confermativa della precedente sentenza n. 57 del 1989, questa Corte ha già riesaminato la questione dichiarandola infondata nei sensi di cui in motivazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 89, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.